Modifica tabelle millesimali a maggioranza.
Mercoledì 29 Settembre 2010 21:09
amministratore
Con la recente sentenza n. 18477 del 9 agosto delle sezioni unite della Corte di Cassazione si fa finalmente un po’ di chiarezza riguardo alla questione della revisione delle tabelle millesimali, per la quali la prassi e numerose sentenze succedutesi nel corso degli anni avevano ingenerato una certa confusione. In particolare, la questione è sempre stata tra le principali cause di liti condominiali poiché, naturalmente, il condomino che si trovasse a dover pagare una certa quota di spese condominiali, quando un altro ha realizzato un ampliamento del proprio immobile che non risulta conteggiato nel calcolo delle tabelle oppure alcuni condomini non partecipassero a delle spese condominiali relative a servizi di cui usufruiscono, deve solitamente rivolgersi all’autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto, visto che la revisione delle tabelle poteva avvenire solo con l’approvazione unanime dell’assemblea. La nuova Sentenza stabilisce, invece, che per ottenere tale revisione sia sufficiente la maggioranza, così come avviene per il Regolamento di Condominio a cui, secondo l’art. 68 del Codice Civile, le tabelle devono essere allegate.
Ultimo aggiornamento Domenica 03 Ottobre 2010 10:23
Condominio, privacy con limiti
Domenica 14 Giugno 2009 17:25
amministratore
La privacy entra in condominio, ma non può ostacolare la corretta e trasparente gestione amministrativa della proprietà. I condomini devono fornire tutti i dati pertinenti e necessari all'amministratore, che può "trattarli" – e quindi farne uso – in modo lecito e senza eccessi, soloCondominioNews24 n. 9 6 per scopi collegati al l'adempimento del proprio incarico, per lo svolgimento delle attività di gestione e di amministrazione delle parti comuni, compresa quella di determinare le posizioni dei singoli proprietari rispetto alle spese deliberate dall'assemblea.Di certo, comunque, l'amministratore non deve chiedere il consenso del condomino: è la stessa normativa della privacy a escluderlo. I dati, da un lato servono a eseguire il contratto di mandato tra amministratore e condomini (articolo 12, lettera b, legge 675/96); dall'altro sono raccolti invirtù della norma che impone la presenza di un amministratore quando i condomini sono più di quattro (articolo 12, lettera a, legge 675/96). E in ogni caso il consenso non è necessario per i dati personali raccolti prima dell'entrata in vigore della legge (8 maggio 1997). È certo, dunque, che néil regolamento di condominio, né l'assemblea, né l'amministratore di propria iniziativa possono imporre il consenso del condomino al trattamento dei dati. L'amministratore ha quindi il dovere di richiedere ai partecipanti al condominio i dati personali indispensabili per redigere l'anagrafico, senza però pretendere di acquisire quelli relativi a tutti i residenti, quali i conviventi dei condomini. Per gli inquilini, l'obbligo del condomino-locatore difornire i loro dati discende dal principio per cui anch'essi sono tenuti all'osservanza del regolamento di condominio.
Ultimo aggiornamento Domenica 14 Giugno 2009 20:41
Leggi tutto...
|
Riciclerie e riciclo olio domestico usato
Domenica 27 Febbraio 2011 14:19
amministratore
Un'altra interessante iniziativa in Ricicleria. SMALTIMENTO OLIO DOMESTICO. Consegna gratuita, presso le tre riciclerie, di un pratico contenitore per la raccolta differenziata dell'olio vegetale domestico. Le modalità di raccolta sono molto semplici: una volta riempito il bidoncino con l’olio alimentare usato questo deve essere riportato in Ricicleria e vuotato presso i contenitori di grandi dimensioni appositamente predisposti nell’area. ATTENZIONE: è fortemente sconsigliato svuotare l'olio di frittura o cottura nelle tubazioni della cucina o del bagno. Oltre a diventare inquinamento, sono causa di intasamento della tubatura con conseguente necessità di intervento da parte di autospurgo e quindi la necessità di sostenere costi di pulizia e manutenzione inutili. Recarsi in Ricicleria è l’occasione ideale per poter conoscere, e quindi utilizzare, anche tutte le altre tipologie di raccolta differenziata presenti nelle tre Riciclerie di Vicenza. Le RICICLERIE sono a disposizione di tutte le utenze domestiche per il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e riciclabili, come: vetro in lastre, contenitori ed oggetti di plastica, carta e cartoni, legno, verde, rottami ferrosi e altri metalli, mobili, libri e oggetti d'arredamento, batterie d'auto, medicinali, pile, indumenti usati, nylon, polistirolo, oli vegetali e minerali, contenitori vuoti per rifiuti tossici ed infiammabili, ... per le sole Riciclerie Nord ed Ovest è possible portare anche inerti in modesta quantità, elettrodomestici e altri beni durevoli, lampade al neon, pneumatici, cartucce per stampanti e toner. INDIRIZZI E ORARI Ricicleria Ovest Via delle Fornaci, 5 (laterale di via del Mercato Nuovo) tel. 0444 560507 Ricicleria Nord Via De Faveri, 7 (laterale di strada Postumia) tel. 0444 514649 da LUNEDI' a VENERDI' dalle 14 alle 19 SABATO dalle 9 alle 18 (inverno) dalle 9 alle 19 (estate) Ricicleria Sud Via S. Venier, 47 (laterale Riviera Berica località Longara) tel. 0444 240803 da MARTEDI' a VENERDI' dalle 14 alle 17 SABATO dalle 10 alle 17
Ultimo aggiornamento Domenica 27 Febbraio 2011 15:01
Crisi anche in condominio? Forse sì ma avanti con i lavori non rinviabili
Martedì 28 Luglio 2009 22:36
amministratore
Il difficile momento economico spinge i proprietari di appartamenti a cercare di "riequilibrare" le uscite, evitando le spese non urgenti né necessarie e adottando, a tal fine, criteri di valutazione spesso soggettivi e arbitrari, quando invece è la legge a imporle. Ma ci sono voci non rinviabili.Sicuramente non lo sono le spese cosiddette di gestione e manutenzione ordinaria, riguardanti le parti e i servizi comuni: ad esempio, gli oneri per la corrente elettrica, per il combustibile da riscaldamento, per la pulizia delle scale, per i controlli periodici degli impianti finalizzati a garantirne il regolare e normale funzionamento. Per facilitare l'approvazione di tali spese – che concorrono con altre più o meno standard al bilancio preventivo e che, qualora non sostenute, porterebbero il condominio al collasso (tanto che l'articolo 1135, n. 2 del Codice civile parla di «spese occorrenti durante l'anno») – il legislatore richiede, in seconda convocazione, un quorum deliberativo più basso rispetto a quello dettato in prima convocazione: basta che la delibera venga assunta dalla maggioranza dei presenti in assemblea, rappresentante almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio (articolo 1136, comma 3, Codice civile). Per i lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, l'amministratore non ha bisogno di interpello della assemblea poiché si tratta di atti conservativi delle parti comuni (articolo 1130, n. 3 e 4) di cui, comunque, dovrà rendicontarein sede di assemblea di fine mandato.Diversa invece è la disciplina dei lavori straordinari riguardanti interventi manutentivi, innovativi o
Ultimo aggiornamento Domenica 07 Novembre 2010 22:33
Leggi tutto...
|